Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 55, comma 5 del decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente periodo: «Per la rivendita presso infrastrutture pubbliche destinate esclusivamente alla ricarica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica, il debito di imposta per le officine di produzione è accertato sulla base dei dati relativi all'energia elettrica consegnata presso i singoli punti di prelievo, comunicati dai gestori delle reti di distribuzione»;.
2-ter. All'articolo 56, comma 3 del decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente periodo: «L'obbligo è escluso per la rivendita presso infrastrutture pubbliche destinate esclusivamente alla ricarica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica».