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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.200. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 5109

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/04/2012  [ apri ]
4.200.
approvato

All'articolo 4, al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:
alla lettera a), dopo le parole: «restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.», aggiungere le seguenti: «I soggetti richiamati dal comma 1, lettera b), secondo periodo dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola»; aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al secondo periodo le parole "dimora abitualmente e risiede anagraficamente" sono sostituite dalle seguenti: "e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile".»;
alla lettera b) sopprimere le parole: «salvo che per gli immobili classificati "F2" che continuano ad avere rendita zero»;
dopo la lettera c) inserire la seguente: «c-bis) al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110"»;
alla lettera e), capoverso 8-bis, dopo le parole: «decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99», inserire le seguenti: «iscritti nella previdenza agricola,»;
alla lettera h):
nel capoverso 12-bis, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata è versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate.
nel capoverso 12-ter, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1o gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012».

Dopo la lettera h), inserire la seguente:
«h-bis) dopo il comma 13 inserire il seguente: «13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente in via telematica per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione sul predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1o gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera afferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro e non oltre il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno."».

Il Relatore
4.200.

All'articolo 4, al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:
alla lettera a), dopo le parole: «restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.», aggiungere le seguenti: «I soggetti richiamati dal comma 1, lettera b), secondo periodo dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola»; aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al secondo periodo le parole "dimora abitualmente e risiede anagraficamente" sono sostituite dalle seguenti: "e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile".»;
alla lettera b) sopprimere le parole: «salvo che per gli immobili classificati "F2" che continuano ad avere rendita zero»;
dopo la lettera c) inserire la seguente: «c-bis) al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Per i terreni agricoli , nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110"»;
alla lettera e), capoverso 8-bis, dopo le parole: «decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99», inserire le seguenti: «iscritti nella previdenza agricola,»;
alla lettera h):
nel capoverso 12-bis, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata è versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate.
nel capoverso 12-ter, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1o gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012».

Dopo la lettera h, inserire la seguente:
«h-bis) dopo il comma 13 inserire il seguente: "13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente in via telematica per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione sul predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1o gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera afferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro e non oltre il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno." ».

Il Relatore