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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4-bis.021. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 5109

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/04/2012  [ apri ]
4-bis.021. (ulteriore nuova formulazione)
approvato

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

Art. 4-ter.
(Patto di stabilità interno «orizzontale nazionale» e personale degli enti locali).

1. I comuni, che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale positivo rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno previsto dalla normativa nazionale, possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - sia mediante il sistema web appositamente predisposto e sia a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a firma del responsabile finanziario - entro il termine perentorio del 30 giugno, l'entità degli spazi finanziari che sono disposti a cedere nell'esercizio in corso.
2. I comuni che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale negativo rispetto all'obiettivo previsto dalla normativa nazionale, possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - sia mediante il sistema web appositamente predisposto e sia a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a firma del responsabile finanziario - entro il termine perentorio del 30 giugno, l'entità degli spazi finanziari di cui necessitano nell'esercizio in corso per sostenere spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale.
3. Ai comuni di cui al comma 1, per l'anno 2012, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 500 milioni di euro, pari agli spazi finanziari ceduti da ciascuno di essi e attribuiti ai comuni di cui al comma 2. In caso di incapienza, il contributo è ridotto proporzionalmente. Il contributo non è conteggiato fra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno ed è destinato alla riduzione del debito.
4. L'ANCI fornisce il supporto tecnico per agevolare l'attuazione del presente articolo.
5. Qualora l'entità delle richieste pervenute dai comuni di cui al comma 2 superi l'ammontare degli spazi finanziari resi disponibili dai comuni di cui al comma 1, l'attribuzione è effettuata in misura proporzionale ai maggiori spazi finanziari richiesti. Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 30 luglio, aggiorna il prospetto degli obiettivi dei comuni interessati dalla rimodulazione dell'obiettivo, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo.
6. Il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione economico finanziario attestano, con la certificazione di cui al comma 20 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che i maggiori spazi finanziari di cui al comma 5 sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale. In assenza di tale certificazione, nell'anno di riferimento, non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari di cui al comma 5, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo ai sensi del comma 7.
7. Ai comuni di cui al comma 1 è riconosciuta, nel biennio successivo all'anno in cui cedono gli spazi finanziari, una modifica migliorativa del loro obiettivo commisurata annualmente alla metà del valore degli spazi finanziari ceduti. Agli enti di cui al comma 2, nel biennio successivo all'anno in cui acquisiscono maggiori spazi finanziari, sono attribuiti saldi obiettivi peggiorati per un importo annuale pari alla metà della quota acquisita. La somma dei maggiori spazi finanziari ceduti e di quelli attribuiti, per ogni anno di riferimento, è pari a zero.
8. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica al Ministero dell'interno l'entità del contributo di cui al comma 3 da erogare a ciascun comune.
9. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 3, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio».
10. All'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento»;
b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50 per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma.»;
b-bis) al secondo periodo, le parole: «periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo»;
c) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Ferma restando l'immediata applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza Unificata, possono essere ridefiniti i criteri di calcolo della spesa di personale per le predette società»;
d) al terzo periodo, la parola: «precedente» è sostituita dalla seguente: «terzo»;
e) al quarto periodo, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento»; nel medesimo periodo, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «; in tal caso le disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale».

11. All'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole «dell'anno 2004» sono sostituite dalle seguenti «dell'anno 2008».
12. Al comma 28, dell'articolo 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: «A decorrere dal 2013 per gli enti locali il predetto limite può essere superato per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.».

13. Il comma 6-quater dell'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è così sostituito:
«6-quater. Per gli Enti locali il numero complessivo degli incarichi a contratto nella dotazione organica dirigenziale, conferibili ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stabilito nel limite massimo del dieci per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Per i comuni con popolazione inferiore o pari a 100 mila abitanti il limite massimo di cui al primo periodo del presente comma è pari al venti per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Per i comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti ed inferiore o pari a 250 mila abitanti il limite massimo di cui al primo periodo del presente comma può essere elevato fino al tredici per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato a valere sulle ordinarie facoltà per le assunzioni a tempo indeterminato. Si applica quanto previsto dal comma 6-bis. In via transitoria, con provvedimento motivato volto a dimostrare che il rinnovo sia indispensabile per il corretto svolgimento delle funzioni essenziali degli enti, i limiti di cui al presente comma possono essere superati, a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali a tempo indeterminato, al fine di rinnovare, per una sola volta, gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e in scadenza entro il 31 dicembre 2012. Contestualmente gli enti adottano atti di programmazione volti ad assicurare a regime il rispetto delle percentuali di cui al presente comma.».
14. Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 1o agosto 2011, n. 141, sono eliminate le seguenti parole «Fino alla data di emanazione dei decreti di cui all'articolo 19, comma 6-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall'articolo 1 del presente decreto».
15. Al secondo periodo del comma 12-quater dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «90 per cento»;
b) alla fine è aggiunto il seguente periodo: «Le inadempienze di cui al periodo precedente assumono rilievo ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere oggetto di tempestiva segnalazione al procuratore regionale presso la Corte dei conti».

Conseguentemente, il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 25 della legge 29 luglio 2010, n. 120, è emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine, trovano, comunque, applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 12-bis, sopprimere le parole: e, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «La riduzione è ripartita nella misura di un terzo in ciascuno dei tre esercizi successivi all'inadempienza.».

Il Relatore