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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.201. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 5109

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/04/2012  [ apri ]
4.201. (nuova formulazione)
approvato

Al comma 1-bis, lettera b), dopo le parole: alle relative addizionali aggiungere le seguenti:, ove dovute.

Dopo il comma 5-octies aggiungere il seguente:
5-novies. All'articolo 6, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
1-bis. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi. I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi.

Il Relatore
4.201. (nuova formulazione)

Al comma 1-bis, lettera b), dopo le parole: alle relative addizionali aggiungere le seguenti:, ove dovute.

Dopo al comma 5-octies aggiungere il seguente:
5-novies. All'articolo 6, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
«1-bis. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi. I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi.

Il Relatore
4.201.

Dopo al comma 5-octies aggiungere il seguente:
5-novies. All'articolo 6, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
«1-bis. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma dei 6 aprile 2009, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi. I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi.

Il Relatore