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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.107. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 5109

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/04/2012  [ apri ]
3.107.
approvato

Al comma 5, lettera b), sostituire il capoverso: Art. 72-ter con il seguente:
Art. 72-ter. - (Limiti di pignorabilità). - 1. Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a duemilacinquecento euro.
2. Resta ferma la misura di cui all'articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro;.