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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.35. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 5109

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/04/2012  [ apri ]
2.35.
approvato

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, capoverso, sopprimere le parole: se il cessionario è lo stesso soggetto consolidante;
b) dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. In caso di cessione di eccedenze utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 tra soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario, dell'importo ceduto o della tipologia di tributo oggetto di cessione non determina l'inefficacia della cessione. In tal caso, si applica la sanzione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nella misura massima stabilita.