Alla fine del capoverso lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
All'unità immobiliare in comproprietà tra familiari, ove per uno o più di essi la stessa sia adibita ad abitazione principale, si applica l'aliquota ridotta pari allo 0,4 per cento di cui al precedente comma 7. Ai soli comproprietari residenti si applicano le detrazioni di cui al comma 10, in proporzione alla quota detenuta.