Al comma 16, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis. L'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, è considerata adibita ad abitazione principale.
Conseguentemente, dopo il comma 25 aggiungere il seguente:
25-bis. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 16 lettera f-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012.