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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.3. in Assemblea riferita al C. 5109-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/04/2012  [ apri ]
8.3.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l'articolo 25-undecies sono inseriti i seguenti:
«Art. 25-duodecies. - (Reati tributari). 1. In relazione alla commissione dei reati di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, commessi nell'interesse della persona giuridica o a suo vantaggio ai sensi dell'articolo 5, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
Art. 25-terdecies. - (Reati in materia di accise). - In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 40, 41 e 43 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, commessi nell'interesse della persona giuridica o a suo vantaggio ai sensi dell'articolo 5, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1 l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno».