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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.18. in Assemblea riferita al C. 5109-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/04/2012  [ apri ]
8.18.

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:
17.1. Dopo l'articolo 11 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è inserito il seguente articolo:
«Art. 11-bis. - (Dichiarazione patrimoniale). - 1. I contribuenti devono riportare in un prospetto allegato alla dichiarazione annuale dei redditi, gli immobili e le attività finanziarie detenute in Italia e all'estero di qualsiasi tipologia.
2. L'Agenzia delle entrate provvederà a inserire il prospetto di cui al comma 1 nella modulistica delle dichiarazioni dei redditi a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2012».

17.2. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo del 18 dicembre 1997 n. 471, è inserito il seguente:
«4-bis. Se nella dichiarazione di cui all'articolo 11-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è omesso un cespite patrimoniale, tale cespite, se individuato dall'attività accertativa dell'Agenzia delle Entrate, viene confiscato, ai sensi dell'articolo 240 del codice penale, su richiesta degli uffici che hanno effettuato l'accertamento».