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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.0302. in Assemblea riferita al C. 5109-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/04/2012  [ apri ]
8.0302.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - (Disposizioni e delega al Governo per il contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale nonché introduzione dell'articolo 12- bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di destinazione del conseguente maggior gettito alla riduzione della pressione fiscale) - 1. Dopo l'articolo 12 della legge 27 luglio, n. 212, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 12-bis. A decorrere dall'anno 2013, le maggiori entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale sono destinate alla riduzione della pressione fiscale dando priorità ai detentori dei redditi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, relativo alla determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede annualmente con la legge di stabilità.
2. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 11 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono sostituiti dai seguenti:
«2. Dal 1o gennaio 2013, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare annualmente all'anagrafe tributaria i movimenti che hanno interessato i rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.605, e successive modificazioni, nonché l'importo delle operazioni finanziarie previste dal medesimo comma.
2.bis. Le comunicazioni di cui al comma 2 devono riguardare anche i prestiti concessi e le consistenze iniziali, finali e medie dei conti gestiti e l'importo complessivo delle operazioni, dedotti gli interessi e i dividendi.
Il direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, individua le modalità di trasmissione dei dati, garantendo riservatezza e sicurezza, nonché i termini di decadenza.
L'Agenzia delle entrate effettua annualmente le verifiche dei saldi tra i redditi dichiarati e le spese e gli investimenti, anche finanziari, effettuati.
3. Il Governo è delegato ad adottare entro il 30 giugno 2012, uno o più decreti legislativi recanti misure per effettuare controlli informatici delle dichiarazioni ai fini del calcolo dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) da parte delle società, sulla base dei saldi tra i redditi dichiarati e le spese e gli investimenti, anche finanziari, effettuati. Gli schemi dei decreti di cui al presente comma sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per l'acquisizione del parere, che è espresso entro i trenta giorni successivi alla data di trasmissione.
4. All'articolo 10, comma 3, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, dopo le parole: « nonché con indicazione della pressione fiscale delle amministrazioni pubbliche» sono inserite le seguenti: " e il divario fiscale previsto, calcolato come differenza tra le previsioni delle imposte dovute e di quelle che si prevede saranno riscosse. Tale indice indica una cifra complessiva e cifre dettagliate relative alle singole imposte. Sono indicati, inoltre, gli obiettivi annuali di recupero di gettito derivante dal contrasto all'evasione e all'elusione fiscali.
5. A decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto legge 3 giugno 2008, n.97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;
b) il comma 3 dell'articolo 33 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 1343;
c) i commi 2,3 e 4 dell'articolo 16 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 20098, n. 2.

Dall'entrata in vigore del presente articolo, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:
a) il comma 4-bis e il comma 6 dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) i commi da 29 a 34 dell'articolo 35 e i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
c) i commi 30 e 31 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
d) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
e) il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74.