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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.0301. in Assemblea riferita al C. 5109-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/04/2012  [ apri ]
8.0301.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - (Modifiche al codice civile, al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernenti i reati di false comunicazioni sociali, di impedito controllo, di falso in prospetto e di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale) - 1. ( Modifiche al Codice civile). Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 2621 è sostituito dal seguente:
Art. 2621.- (False comunicazioni sociali). - Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori che nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi»;
l'articolo 2622 è sostituito dal seguente:
Art. 2622. - (False comunicazioni in danno della società, dei soci o dei creditori) - Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, i sindaci e i liquidatori, che nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori sono puniti con la reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da due a otto anni nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi»;
l'articolo 2625 è sostituito dal seguente:
Art. 2625. - (Impedito controllo) - Gli amministratori, che occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci e agli altri organi sociali sono puniti con l'arresto fino a due anni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati membri dell'Unione europea ovvero diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.».
2. (Modifica all'articolo 17-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58). - L'articolo 173-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:
Art. 173-bis. - (Falso in prospetto) - Chiunque, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o per l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i destinatari del prospetto è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
3. (Modifica all'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39) - Al comma 1 dell'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, le parole: » e l'intenzione di ingannare i destinatari " sono soppresse.