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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.016. in Assemblea riferita al C. 5109-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/04/2012  [ apri ]
8.016.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(IVA su opzione per le locazioni e cessioni di abitazioni).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, i numeri 8 e 8-bis sono sostituiti dai seguenti:
«8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili beati e affittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita, di fabbricati abitativi, di durata non inferiore a quattro anni, effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata, di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, ed escluse le locazioni di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni effettuate nei confronti dei soggetti indicati alle lettere b) e c) del numero 8-ter) ovvero per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;
8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, o, oltre il quinquennio, nel caso in cui nel relativo atto l'impresa cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, e cessioni, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di fabbricati di civile abitazione locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione dei piani di edilizia residenziale convenzionata ovvero destinati ad alloggi sociali come definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008»;
b) alla tabella A, parte terza, il n. 127-duodevicies è sostituito dal seguente:
«127-duodevicies) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita o in esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457; locazioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008».

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 46.000.000 euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso», di cui al decreto 10 dicembre 2011 «Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014», programma «Fondi di riserva e speciali», missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.