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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.014. in Assemblea riferita al C. 5109-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/04/2012  [ apri ]
8.014.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - (Contrasto ai fenomeni delle società di comodo, delle imprese «apri e chiudi», delle imprese in perdita «sistematica» e dei «Paradisi fiscali») -1. L'imponibile dell'imposta sul reddito delle società in caso di possesso da parte di una società di uno o più autoveicoli di lusso, di aerei per il trasporto di persone, di natanti di lusso o di immobili ad uso residenziale, qualora non costituenti oggetto principale dell'attività della società, non può essere inferiore al reddito determinato dal possesso di tali beni secondo i criteri già previsti dall'articolo 2 e mediante le modalità accertati ve definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale.
2. Il comma 35 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2007, n. 244, è soppresso.
3. Le imprese che cessano l'attività entro un anno dalla data di inizio sono specificamente considerate ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo da parte dell'Agenzia delle entrate, della Guardia di Finanza e dell'INPS, in modo da assicurare una vigilanza sistematica sulle situazioni a specifico rischio di evasione e frode fiscale e contributiva.
4. La programmazione dei controlli fiscali dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza deve assicurare una vigilanza sistematica, basata su specifiche analisi di rischio, sulle imprese che presentano dichiarazioni in perdita fiscale, non determinata da compensi erogati ad amministratori e soci, per più di un periodo d'imposta.
5. Anche ai fini di cui al comma 4, nei confronti dei contribuenti non soggetti agli studi di settore né a tutoraggio, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza realizzano coordinati piani di intervento annuali elaborati sulla base di analisi di rischio a livello locale che riguardino almeno un quinto della platea di riferimento.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere dichiarati non riconosciuti i costi basati su documenti contabili provenienti da Paesi, già ricompresi nella black list dell'Ocse, e con i quali non sia stato stipulato dal governo italiano un accordo per la lotta all'evasione fiscale e la conseguente disponibilità delle autorità del Paese in questione a dare tempestiva richiesta a tutte le informazioni richieste dal governo italiano anche su conti bancari intrattenuti con cittadini o imprese operanti sul territorio italiano.