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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.013. in Assemblea riferita al C. 5109-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/04/2012  [ apri ]
8.013.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Misure ulteriori contro le società di comodo).

1. Le società e gli enti, anche privati, iscritti nei pubblici registri che possiedono i beni individuati con il decreto di cui al comma 6, devono indicare gli estremi identificativi delle persone fisiche che esercitano, anche in via di mero fatto, poteri di indirizzo nella gestione dei beni stessi.
2. I beni individuati con il decreto di cui al comma 6, situati nel territorio dello Stato e acquistati o posseduti da società o da enti non residenti o comunque non soggetti a iscrizioni, nei pubblici registri, devono essere accompagnati, al momento della loro iscrizione, dall'indicazione delle persone fisiche che esercitano, anche in via di mero fatto, poteri di indirizzo nella gestione dei beni stessi.
3. L'indicazione delle persone fisiche indicate nei commi 1 e 2 deve essere effettuata entro il 30 giugno 2012 e aggiornata entro il 30 giugno di ogni anno.
4. I gestori dei pubblici registri indicati nei commi 1 e 2 devono comunicare i dati loro pervenuti all'Agenzia delle entrate con cadenza semestrale.
5. Le disposizioni previste ai commi 1 e 2 non si applicano alle società e agli enti aventi più di quindici soci o partecipanti.
6. Con decreto del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 aprile 2012, sono individuate, distinte per tipologia e per valore, le categorie di beni a cui si applicano le disposizioni previste ai commi 1 e 2.
7. I beni le cui indicazioni ai sensi dei commi 1 e 2 sono omesse o formulate con riferimento a persone fisiche i cui redditi, dichiarati nei cinque periodi d'imposta precedenti risultano palesemente sproporzionati rispetto al valore dei medesimi, sono sottoposti a confisca. La sproporzione dei redditi si considera palese quando il valore complessivo dei beni riferito, anche pro quota, a ciascuna persona fisica supera la somma dei redditi da questa dichiarati nei cinque periodi d'imposta precedenti, maggiorati degli eventuali redditi soggetti a imposizione in forma sostitutiva. Dal valore complessivo dei beni è dedotto l'ammontare derivante da eventuali donazioni indirette, a condizione che siano fomite adeguate informazioni relative al donante. Il procedimento di confisca è di competenza dei soggetti incaricati della riscossione dell'Agenzia delle entrate. Le dichiarazioni dei redditi presentate dalle persone fisiche di cui al primo periodo si considerano infedeli ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.