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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.011. in Assemblea riferita al C. 5109-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/04/2012  [ apri ]
8.011.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.
(Pubblicazione on-line delle dichiarazioni dei redditi).

1. All'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il comma 6 aggiungere i seguenti commi:
6-bis. A decorrere dall'anno fiscale 2012, le dichiarazioni dei redditi depositati presso i Comuni interessati ai sensi del comma 6 del presente articolo devono, per la stessa durata di un anno, essere pubblicati sui siti on-line dei Comuni in un formato che non può essere modificato dagli utenti. La consultazione delle dichiarazioni è possibile solo previa registrazione da parte dell'utente.
6-ter. Il Ministro delle finanze e dell'economia, previa consultazione del Garante per la protezione dei dati personali e della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali ed il parere delle Commissioni parlamentari competenti, emana il regolamento attuativo di quanto previsto dal comma 6-bis.
6-quater. A decorrere dall'anno fiscale 2012 nei moduli delle dichiarazioni dei redditi dovrà essere esplicitata la possibilità di pubblicazione on-line dei dati contenuti in tali dichiarazioni».

2. All'articolo 66-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti commi:
2-bis. A decorrere dall'anno fiscale 2012, gli elenchi depositati presso i Comuni interessati ai sensi del comma 2 del presente articolo devono, per la stessa durata di un anno, essere pubblicati sui siti on-line dei Comuni in un formato che non può essere modificato dagli utenti. La consultazione delle dichiarazioni è possibile solo previa registrazione da parte dell'utente.
2-ter. Il Ministro delle finanze e dell'economia, previa consultazione del Garante per la protezione dei dati personali e della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali ed il parere delle Commissioni parlamentari competenti, emana il regolamentò attuativo di quanto previsto dal comma 2-bis.
2-quater. A decorrere dall'anno fiscale 2012 nei moduli delle dichiarazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto dovrà essere esplicitata la possibilità di pubblicazione on-line dei dati contenuti in tali dichiarazioni».

3. All'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente.
5-ter. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti».