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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.010. in Assemblea riferita al C. 5109-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/04/2012  [ apri ]
8.010.

Dopo l'articolo 8, aggiungere i seguenti:

«Art. 8-bis.
(Verifica annuale con le tecnologie informatiche di tutti i codici fiscali).

1. All'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sostituire i commi da 2 a 4-ter con i seguenti:
2. A decorrere dal 1o gennaio 2012, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare annualmente all'anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ed ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l'importo delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione. I dati comunicati sono archiviati nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni.
2-bis. Le comunicazioni periodiche di cui al comma 2 devono comprendere anche i prestiti concessi e le consistenze iniziali, finali e medie dei conti gestiti e l'importo complessivo delle operazioni relative ai singoli contribuenti dedotti gli interessi ed i dividendi.
3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari, sono stabilite le modalità delle comunicazioni di cui ai commi 2 e 2-bis, estendendo l'obbligo di comunicazione anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti necessarie ai fini dei controlli fiscali. Il provvedimento deve altresì prevedere adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, per la trasmissione dei dati e per la relativa conservazione, che non può superare i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
4. Oltre che ai fini previsti dall'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, le informazioni comunicate, ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del predetto decreto e dei precedenti commi 2 e 2-bis, sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate per la verifica annuale di tutti i codici fiscali per procedere a controlli sulla base dei saldi tra redditi dichiarati e spese ed investimenti reali e finanziari a qualsiasi titolo effettuati, anche con l'ausilio di indici noti e trasparenti di incoerenza tra indicatori di consumi, investimenti e risparmi rispetto ai redditi dichiarati, anche a livello di nucleo familiare, e nonché per l'elaborazione con procedure centralizzate, secondo i criteri individuati con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, di specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione da sottoporre ad accertamento analitico.
4-bis. All'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, le parole: «ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.000 euro».
4-ter. L'Agenzia delle entrate trasmette annualmente alle Camere una relazione con la quale sono comunicati i risultati relativi all'emersione dell'evasione a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 4-bis.

Art. 8-ter.
(Semplificazione fiscale e dialogo dell'Amministrazione finanziaria con i contribuenti).

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Ripristino di misure di contrasto all'evasione).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;
b) il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:
a) i commi da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n, 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;
c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
d) il comma 30, così come modificato dal comma 3 del presente articolo, ed il comma 31 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Al comma 30 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «per importi superiori a 10.000 euro, comunicano all'Agenzia delle entrate, in via telematica, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione», sono sostituite dalle seguenti: «per importi superiori a 5.000 euro, comunicano all'Agenzia delle entrate, in via telematica, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione».