Al comma 5 dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) al comma 15 dopo il penultimo periodo è aggiunto il seguente: «A partire dall'anno 2012, entro trenta giorni dall'approvazione delle delibere che istituiscono le aliquote relative all'imposta municipale propria, i comuni sono obbligati ad inviare al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze le proprie delibere per essere pubblicate sul sito internet www.finanze.gov.it».