Al comma 5, lettera h), capoverso comma 12-bis, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:
A partire dagli anni successivi, l'acconto è pari al 50 per cento dell'importo ottenuto sulla base delle aliquote dell'imposta municipale propria deliberate dai comuni nell'anno precedente ed inviate al Dipartimento finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per essere pubblicate sul sito internet www.finanze.gov.it.