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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.88. in Assemblea riferita al C. 5109-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/04/2012  [ apri ]
4.88.

Al comma 5 alla lettera a) premettere la seguente:
0a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. L'imposta municipale propria è dovuta al comune per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. L'imposta non è dovuta per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di diritti di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul proprio territorio. In nessun caso il comune è tenuto a versare la quota di imposta riservata allo Stato di cui al comma 11 ed inoltre l'extragettito dell'imu rispetto all'Ici, che costituisce taglio del fondo sperimentale di riequilibrio, deve essere depurato di importo identico a quello che sarebbe stata l'imu statale di cui al presente comma».
Agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, valutati in 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma l, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.