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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.80. in Assemblea riferita al C. 5109-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/04/2012  [ apri ]
4.80.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5. 1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo del comma 7 è sostituito dal seguente: «L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze nonché per gli immobili locati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431»;
b) al comma 9, le parole: «, ovvero nel caso di immobili locati» sono sostituite dalle seguenti: «, ovvero nel caso immobili locati, salvo quanto previsto al comma 7»;
c) al comma 11, il primo periodo è sostituito dal seguente: «È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, degli immobili locati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, di cui allo stesso comma nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo».
5. 2. All'onere derivante dall'attuazione delle lettere a) e b) del comma 5-bis si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dall'attuazione del comma 5-quater.
5. 3. All'articolo 1, comma 126, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso il secondo periodo.

ident. 4.99.