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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.63. in Assemblea riferita al C. 5109-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/04/2012  [ apri ]
4.63.

Al comma 5, lettera b), capoverso lettera a), aggiungere infine i seguenti periodi: «, classificati catastalmente come abitazioni ed effettivamente adibiti ad uso abitativo e alle loro dirette pertinenze, con esclusione delle unità tenute a disposizione da oltre 3 anni alla data del primo gennaio dell'anno di riferimento del tributo e delle unità appartenenti a persone giuridiche concesse in affitto, comodato o altro titolo. L'agevolazione si applica inoltre ai fabbricati non abitativi utilizzati direttamente dalla persona fisica cui appartengono per lo svolgimento di attività economiche ed ai fabbricati compresi in ville, parchi e giardini di cui all'articolo 10, comma 4, lettera f) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che vengono regolarmente aperti al pubblico per un periodo non inferiore a 100 giorni nell'anno solare, per almeno dodici ore per settimana. Al fine del riconoscimento dell'agevolazione i soggetti interessati debbono presentare al comune apposita dichiarazione contenente le indicazioni necessarie per la verifica del diritto all'agevolazione. L'agevolazione si applica a decorrere dall'anno di presentazione della dichiarazione»;

Conseguentemente

al medesimo comma:
lettera
d), dopo la parola: terreni ovunque ricorra, aggiungere la seguente: agricoli;
lettera h), capoverso comma 12-ter, terzo periodo, sostituire le parole: comma 55 con le seguenti: comma 53;
lettera h), capoverso comma 12-ter, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Sono soggetti all'obbligo di dichiarazione i proprietari o possessori di diritti reali per gli immobili posseduti che ricadono nei requisiti di esenzione dei cui all'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.»;
comma 5-bis, sostituire le parole: possono essere individuati i comuni nei quali si applica con le seguenti: da emanarsi entro il 30 novembre 2012, sono individuati i comuni nei quali si applica, a decorrere dal 2013,;
sostituire il comma 5-sexies, con il seguente: 5-sexies. La riduzione e il recupero previsti dall'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono ridotti a seguito della riformulazione dei commi 10 e 11 del medesimo articolo 13 recata dal presente articolo. La revisione delle stime del gettito dell'IMU da parte del ministero dell'economia e delle finanze, a seguito delle modifiche alla disciplina del tributo recate dal presente provvedimento, non possono in ogni caso comportare il superamento degli importi indicati al medesimo comma 17, come rideterminati in base al primo periodo. Eventuali esigenze di copertura finanziaria trovano soluzione mediante riduzione proporzionale delle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C del bilancio di previsione dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni mediante decreto di natura non regolamentare.