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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.62. in Assemblea riferita al C. 5109-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/04/2012  [ apri ]
4.62.

Al comma 5, lettera b), capoverso lettera a) aggiungere, in fine, le parole:, classificati catastalmente come abitazioni ed effettivamente adibiti ad uso abitativo e alle loro dirette pertinenze, con esclusione delle unità tenute a disposizione da oltre 3 anni alla data del primo gennaio dell'anno di riferimento del tributo e delle unità appartenenti a persone giuridiche concesse in affitto, comodato o altro titolo. L'agevolazione si applica inoltre ai fabbricati non abitativi utilizzati direttamente dalla persona fisica cui appartengono per lo svolgimento di attività economiche ed ai fabbricati compresi in ville, parchi e giardini di cui all'articolo 10, comma 4, lettera f) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che vengono regolarmente aperti al pubblico per un periodo non inferiore a 100 giorni nell'anno solare, per almeno dodici ore per settimana. Al fine del riconoscimento dell'agevolazione i soggetti interessati debbono presentare al comune apposita dichiarazione contenente le indicazioni necessarie per la verifica del diritto all'agevolazione. L'agevolazione si applica a decorrere dall'anno di presentazione della dichiarazione.

Conseguentemente

al medesimo comma:
lettera
d), dopo la parola: terreni ovunque ricorra è aggiunta la seguente: agricoli;
lettera d), dopo le parole: e non si applica il comma 17, aggiungere le seguenti: con conseguente riduzione degli importi ivi indicati;
sostituire la lettera f) con la seguente: f) al comma 10, penultimo periodo, alla fine del comma sono aggiunti i seguenti periodi: «Per le fattispecie indicate al presente comma, non si applica la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato. Per le medesime fattispecie, ad eccezione dell'abitazione principale, non si applica la variazione compensativa di cui al comma 17, con conseguente riduzione degli importi ivi indicati».;
lettera h), capoverso comma 12-bis sostituire le parole: entro il 10 dicembre con le seguenti: entro il 31 luglio; sopprimere le parole: delle relative variazioni; dopo le parole: del gettito complessivo previsto per l'anno 2012, aggiungere le seguenti:, assicurando inoltre che le variazioni di cui ai commi 6, 7, 8 restino proporzionate alle misure attualmente risultanti da ciascuno dei commi indicati; sostituire le parole: entro il 30 settembre con le seguenti: entro il 20 ottobre; dopo le parole: ed in deroga, aggiungere le seguenti: allo Statuto dei diritti de contribuenti,; alla fine del capoverso, comma 12-bis aggiungere le parole:, provvedendo alla conseguente variazione del bilancio di previsione.;
lettera h) capoverso comma 12-ter sostituire le parole: comma 55 con le seguenti: comma 53 e prima dell'ultimo periodo aggiungere il seguente: «Sono soggetti all'obbligo di dichiarazione i proprietari o possessori di diritti reali per gli immobili posseduti che ricadono nei requisiti di esenzione dei cui all'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.»;
al comma 5-bis, sostituire le parole: possono essere individuati i comuni nei quali si applica con le seguenti: da emanarsi entro il 30 novembre 2012, sono individuati i comuni nei quali si applica, a decorrere dal 2013,;
sostituire il comma 5-sexies, con il seguente: 5-sexies. La riduzione e il recupero previsti dall'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono ridotti a seguito della riformulazione dei commi 10 e 11 del medesimo articolo 13 recata dal presente articolo. La revisione delle stime del gettito dell'IMU da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito delle modifiche alla disciplina del tributo recate dal presente provvedimento, non possono in ogni caso comportare il superamento degli importi indicati al medesimo comma 17, come rideterminati in base al primo periodo. Eventuali esigenze di copertura finanziaria trovano soluzione mediante riduzione proporzionale delle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C del bilancio di previsione dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni mediante decreto di natura non regolamentare.