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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.500. in Assemblea riferita al C. 5109-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/04/2012  [ apri ]
4.500.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. Dopo il comma 7 dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è aggiunto il seguente:
«7-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, fatte salve le eventuali disposizioni di determinazione dei criteri di perequazione delle risorse destinate ai comuni in attuazione del federalismo fiscale, di cui all'articolo 13 del presente decreto legislativo ed all'articolo 13 della legge 5 maggio 2009, n. 42, ai fini della ripartizione dei gettiti che confluiscono nel fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2, comma 3, come modificato dal comma 18 dell'articolo 13 del decreto legislativo 6 dicembre 2011, n, 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano le seguenti disposizioni:
a) la ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio viene effettuata tenendo conto della dotazione complessiva delle risorse di ciascun comune a seguito del nuovo assetto delle entrate comunali, nell'ambito della rispettiva fascia demografica di appartenenza, in base a modalità attuative determinate mediante decreto del ministero dell'Interno adottato previo apposito accordo in sede di Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali;
b) la ripartizione tiene altresì conto della determinazione dei fabbisogni standard, ove effettuata;
c) la determinazione delle risorse destinate ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, tiene conto dell'effettiva attuazione delle norme relative alla gestione associata delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, commi 28 e seguenti del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni ed integrazioni, potendosi altresì adottare modalità di riparto forfetizzate e semplificate».