Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. I Comuni possono stabilire con i Consorzi di Bonifica accordi per la riscossione del contributo dovuto ai Consorzi stessi di cui all'articolo 862 del codice civile. Il contributo è versato al Comune in cui ha sede l'immobile o il terreno per il quale è dovuto il contributo di bonifica contestualmente al pagamento dell'Imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 23 del 2011, e attraverso lo stesso strumento. Gli accordi di cui al primo periodo del presente comma stabiliscono le modalità di comunicazione e di pagamento delle somme dovute dai soggetti passivi, di riversamento delle somme ai Consorzi di bonifica da parte degli enti locali nonché di rendicontazione delle somme riscosse.