Al comma 5, lettera i), dopo il capoverso comma 12-ter, aggiungere il seguente:
«12-quater. Fino al termine previsto dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, gli importi relativi all'imposta municipale superiori ai 500 euro possono essere rateizzati per un numero di'rate mensili non superiori a 12. Con provvedimento del Direttore Generale dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 12 del presente articolo saranno definite le modalità e i criteri per accedere alla rateizzazione dell'imposta dovuta.»