Al comma 5, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) al comma 7, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, nonché per gli immobili locati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. È altresì assoggettata ad aliquota ridotta l'unità immobiliare locata posseduta come unica proprietà, il cui locatario sia soggetto a procedura di sfratto per morosità e limitatamente al periodo occorrente al rientro in possesso».