Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5.1. L'aliquota di base dell'imposta municipale propria di cui articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, è proporzionalmente ridotta del 50 per cento e fino ad un massimo del 100 per cento per ciascuna persona non autosufficiente, così come individuate ai sensi della legge n. 104 del 1992, che appartenga al medesimo nucleo familiare.