Al comma 5, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) al comma 11, primo periodo, le parole: «È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili,» sono sostituite dalle seguenti: «È riservata allo Stato la quota di imposta pari al 30 per cento dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili,».
Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5.1. Al minor gettito derivante dal comma 5, lettera f-bis), si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.