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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.17. in Assemblea riferita al C. 5109-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/04/2012  [ apri ]
4.17.

Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
«7-bis. L'aliquota di base dell'imposta è proporzionalmente ridotta del 30 per cento e fino ad un massimo del 60 per cento per ciascuna persona non autosufficiente, così come individuate ai sensi della legge n. 104 del 1992, che appartengo al medesimo nucleo famigliare. Le disposizioni di cui al presente comma opera nel limite di 1.000 milioni di euro».

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5.1. Al fine di provvedere al minor introito derivante dall'applicazione della lettera c-bis) del comma 5, si utilizzano le risorse finanziarie di cui al comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.