Dopo il comma 12-ter, aggiungere il seguente:
12-ter.1. Al fine di far fronte all'emergenza e alla ricostruzione post-sisma, i limiti di spesa previsti dall'articolo 9 comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito dalla legge n. 122 del 2010, così come modificato dall'articolo 4 comma 102 della legge n. 18 del 2011, non si applicano, con riferimento ai Comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 39 del 2009, e limitatamente al triennio 2012-2013-2014, alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di lavoro accessorio.