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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.161. in Assemblea riferita al C. 5109-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/04/2012  [ apri ]
4.161.

Dopo il comma 12-ter, aggiungere i seguenti:
12-ter.1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 8. sostituire le parole: 0,2 per cento con le seguenti: 0,1 per cento e le parole: 0,1 per cento con le seguenti: 0,05 per cento.
12-ter.2. I comuni hanno facoltà di istituire, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, un'imposta a carico dei gestori degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, in ragione del numero di apparecchi messi a disposizione del pubblico. L'imposta è dovuta nella misura stabilita da ciascun comune, da un minimo di 100 euro fino ad un massimo di 500 euro annui per ciascun apparecchio da gioco. I comuni hanno facoltà di prevedere misure differenziate esclusivamente in ragione del reddito imponibile di ciascun soggetto tenuto, riferibile all'anno precedente. Dall'imposta sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto del Direttore dell'Amministrazione Autonoma del Monopoli di Stato del 27 luglio 2011. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 luglio del 2000, n. 212, l'imposta è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2012.