stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.155. in Assemblea riferita al C. 5109-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/04/2012  [ apri ]
4.155.

Dopo il comma 12-ter, aggiungere i seguenti:
12-ter.1. Al fine di una più equa e razionale imposizione della base imponibile per i terreni agricoli e dei fabbricati rurali ad uso strumentale con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede, alla sospensione per gli anni 2012 e 2013 dell'imposta municipale propria di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
12-ter.2. Conseguentemente sono soppressi i seguenti commi: 1-bis, lettera a); il comma 5, lettera d): la lettera e) del comma 5 la lettera e) del comma 5 e il comma 5-bis del medesimo articolo.
12-sexies). Agli oneri derivanti dal comma 12-quater, dopo il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, come sostituito dall'articolo 39 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto il seguente: 2-ter. L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, non si applica, in ogni caso, alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.