Dopo il comma 5-octies, aggiungere il seguente:
5-novies. All'articolo 91-bis, dopo il comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
3-bis. All'articolo 149, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1986, n. 917, le parole: «agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili» sono soppresse.