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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.122. in Assemblea riferita al C. 5109-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/04/2012  [ apri ]
4.122.

Al comma 5, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) sostituire il comma 7 con i seguenti:
7. L'aliquota per l'abitazione principale è pari allo 0,4 per cento per le unità immobiliari la cui rendita catastale è superiore a 2.520 euro. Sulle rendite catastali minori è applicata una riduzione dell'aliquota per scaglioni, sulla base della tabella seguente:
a) sulle rendite catastali fino ad euro 1.020 si applica una riduzione dell'aliquota pari allo 1 per cento;
b) sulle rendite catastali comprese tra euro 1.021 ed euro 1.520 si applica una riduzione dell'aliquota pari allo 0,75 per cento;
c) sulle rendite catastali comprese tra euro 1.521 ed euro 2.020 si applica una riduzione dell'aliquota pari allo 0,50 per cento;
d) sulle rendite catastali comprese tra euro 2.021 ed euro 2.520 si applica una riduzione dell'aliquota pari allo 0,25 per cento.

7-bis. Ferme restando le riduzioni di cui al precedente comma 7, i comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota ivi indicata sino a 0,2 punti percentuali".