Al comma 5 dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con proprio regolamento, i comuni possono considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela».