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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.019. in Assemblea riferita al C. 5109-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/04/2012  [ apri ]
4.019.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4.1. -(Riscossione delle entrate dei comuni-Procedure di esecuzione dei debiti fino a 2.000 euro). - 1. Alla lettera gg-quinquies del comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, è aggiunto il seguente periodo: «; nel caso in cui la posizione debitoria di cui al periodo precedente si riferisca esclusivamente a debiti verso enti locali è obbligatorio l'invio di un solo sollecito di pagamento e le procedure cautelari o esecutive previste dalla legge possono essere intraprese a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'invio di detto avviso».