Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4.1. - (Riduzione dell'aliquota dell'accisa sull'energia elettrica per l'illuminazione pubblica). - 1. All'articolo 1, comma 1 del decreto ministeriale 30 dicembre 2011, è aggiunto il seguente periodo: «I consumi per l'illuminazione pubblica e per l'esercizio delle attività di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica rimangono assoggettati all'aliquota dello 0,0031 per ogni chilowattora».