stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.012. in Assemblea riferita al C. 5109-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/04/2012  [ apri ]
4.012.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4.1. - (Interventi per la completa attuazione del decreto legislativo n. 23 del 2011 - Imposta di scopo). - 1. L'articolo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:
«1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 145, la parola «parziale» è abolita;
b) al comma 147, la parola «cinque» è sostituita dalla parola «dieci»;
c) al comma 149: alla lettera b), sono abolite le parole da «con l'esclusione» a «esistenti»; alla lettera h), le parole da «a nuovi» a «culturali» sono sostituite dalle parole «alla manutenzione e realizzazione di spazi per eventi e attività culturali e sportive»; dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: «h) opere per la sistemazione idrogeologica dei suoli e dei corsi d'acqua.»;
d) al comma 150, sostituire le parole «30 per cento dell'ammontare» con le parole «all'ammontare».

2. Le modifiche di cui al comma 1 acquistano efficacia con riferimento a decorrere dall'anno d'imposta 2012.
3. A decorrere dall'entrata in vigore dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, anche in relazione all'anticipo in via sperimentale del nuovo tributo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'imposta di scopo si applica, o continua ad applicarsi se già istituita, con riferimento alla base imponibile ed alla disciplina vigente in materia di imposta municipale propria (IMU). Il comune adotta i provvedimenti correttivi di natura regolamentare, eventualmente necessari per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 145 a 151 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come integrati e modificati dal comma 1.