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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4-bis.07. in Assemblea riferita al C. 5109-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/04/2012  [ apri ]
4-bis.07.

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.1. (Imposta mobilità Comune di Venezia). - 1. Dopo il comma 3-quinquies dell'articolo 30 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazione nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 aggiungere il seguente comma: 3-sexies. Il Comune di Venezia può istituire, con deliberazione del Consiglio comunale, un'imposta di mobilità a carico di coloro che utilizzano il servizio di trasporto pubblico locale lagunare oppure alloggiano sulle navi da crociera che partono e/o arrivano nel Porto di Venezia, di importo unitario compreso tra Euro 0,50 e Euro 10,40. Il relativo gettito è destinato anche a finanziare interventi di maggior fruizione dei mezzi pubblici di trasporto lagunare e di sviluppo della mobilità sostenibile nel centro storico della Città di Venezia. Il Comune di Venezia ha la facoltà di disporre con proprio regolamento nuove modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie e per particolari periodi di tempo.