stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 4-bis.01. in Assemblea riferita al C. 5109-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/04/2012  [ apri ]
4-bis.01.

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.1. (Esenzione dall'imposta sugli intrattenimenti e riduzione del compenso per diritto d'autore in favore delle manifestazioni organizzate dai comuni, dalle associazioni pro loco e da enti e associazioni senza scopo di lucro). - 1. Non è dovuta l'imposta sugli intrattenimenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, per l'organizzazione e per l'allestimento di manifestazioni promozionali di carattere culturale, propagandistico, musicale, teatrale, folcloristico o sportivo svolte dai comuni, dalle associazioni pro loco e dagli enti e associazioni senza scopo di lucro, di seguito denominati «comuni e associazioni», purché realizzati, anche in forma non occasionale, a fini istituzionali, quale strumento di comunicazione e di relazione socio-culturale con la comunità territoriale.
2. Sono esentate dal pagamento dell'imposta di cui al comma 1 le manifestazioni per le quali il comune o l'associazione stanzia contributi specifici ovvero percepisce introiti o contributi per il loro allestimento o per la partecipazione del pubblico.
3. Formano oggetto dell'esenzione di cui all'articolo 1 le seguenti manifestazioni, direttamente organizzate dai comuni o dalle associazioni:
a) spettacoli musicali e festival di canzoni;
b) concerti di musica classica, lirica, leggera o jazz;
c) spettacoli di danza e di balletto;
d) spettacoli di arte varia;
e) concerti di bande, spettacoli di majorette e rassegne di gruppi folclorici;
f) corsi carnevaleschi e rievocazioni storiche;
g) spettacoli cinematografici;
h) trattenimenti danzanti.

4. Le manifestazioni di cui al precedente comma 3 possono essere effettuate in luogo aperto o chiuso, a condizione che si svolgano in locali di proprietà pubblica o privata non adibiti normalmente allo svolgimento di spettacoli.
5. Non sono assoggettati al diritto d'autore né alla base di calcolo del biglietto corrispondente alla categoria di posti, i biglietti o gli altri titoli che consentono l'ingresso gratuito alle manifestazioni di cui al precedente comma 3.
6. Per gli introiti costituiti da erogazioni di enti pubblici, esclusi i comuni e le associazioni, a corrispettivo di un rapporto, o da proventi derivanti da contributi, sovvenzioni o sponsorizzazioni erogati a qualsiasi titolo da soggetti privati, destinati in modo specifico all'allestimento di una manifestazione di cui al precedente comma 3, il compenso per il diritto d'autore è dovuto su un importo pari al 30 per cento dell'ammontare totale delle erogazioni o dei proventi.
7. L'abbattimento forfettario di cui al precedente comma 6 è stabilito in ragione dell'eventuale destinazione delle erogazioni o dei proventi a spese e ad eventi collaterali non assoggettabili al diritto d'autore.
8. Qualora le erogazioni o i proventi di cui al comma 6 articolo siano destinate a manifestazioni non elencate al comma 3, l'importo corrispondente alla percentuale del 30 per cento deve essere ripartito proporzionalmente a tutte le utilizzazioni per le quali è previsto il pagamento del diritto d'autore, ai sensi della presente legge.
9. Per le erogazioni in beni o in servizi si tiene conto del valore corrispondente del bene o del servizio prestato, con l'obbligo di esibire la documentazione utile, contabile o contrattuale, per la verifica degli importi dichiarati.