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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.99. in Assemblea riferita al C. 5109-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/04/2012  [ apri ]
3.99.

Dopo il comma 16-novies aggiungere i seguenti:
16-decies. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011 è riconosciuta ai soggetti che esercitano le attività 93.12.00 (Attività di club sportivi) della tabella ATECO di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate in data 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, una detrazione dall'imposta sui redditi in misura pari a 400 euro per ciascun cavallo utilizzato nell'esercizio dell'attività agonistica. Il beneficio spetta entro i limiti di capienza dell'imposta lorda e non dà diritto a rimborsi.
16-undecies. Per le finalità di cui al precedente comma, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
16-duodecies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 16-decies con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito erariale com plessivo pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2012. Dall'applicazione della norma di cui al precedente comma non devono derivare variazioni del gettito di competenza delle amministrazioni territoriali ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.