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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.84. in Assemblea riferita al C. 5109-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/04/2012  [ apri ]
3.84.

Dopo il comma 16-novies aggiungere il seguente:
16-decies. All'articolo 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2000, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis). I professionisti iscritti in Ordini o Collegi, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, devono sottoscrivere valida e capiente Polizza Assicurativa per la copertura della Responsabilità Civile Professionale conto terzi.
Le sanzioni amministrative derivanti da violazioni imputabili ai professionisti, vengono irrogate al soggetto che ne ha tratto effettivo beneficio, il quale potrà provvedere alle opportune azioni di rivalsa nei confronti del soggetto che le ha commesse.
In assenza di copertura assicurativa, le sanzioni vengono irrogate al soggetto che le ha materialmente commesse.