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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.76. in Assemblea riferita al C. 5109-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/04/2012  [ apri ]
3.76.

Dopo il comma 16-novies aggiungere il seguente:
16-decies. All'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica dell'articolo le parole «in mobilità» sono sostituite con le seguenti: «dipendenti e/o pensionati.»;
b) il comma 1 è così sostituito: 1. Per favorire la costituzione di nuove imprese o di nuove attività professionali da parte di giovani ovvero di coloro che sono lavoratori dipendenti e pensionati gli attuali regimi forfettari sono riformati e concentrati in funzione di questi obiettivi. Conseguentemente, a partire dal 1o gennaio 2012, il regime di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica:
a) per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i tre successivi, esclusivamente alle persone fisiche che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione;
b) per i periodi d'imposta successivi al quarto solo per coloro che svolgono una attività secondaria con obbligo di partita iva e che sono lavoratori dipendenti e/o pensionati e ciò risulta comprovato dalla certificazione rilasciata dal datore di lavoro (Modello CUD);
c) per i periodi d'imposta successivi ai quarto solo per coloro che svolgono una attività secondaria con obbligo di partita iva e che sono soci di società e svolgono prevalentemente l'attività all'interno della stessa e ciò risulta comprovato dalla certificazione della quota di partecipazione agli utili e dal versamento contributivo presso l'istituto di previdenza o presso le Casse di Previdenza private per le professioni intellettuali;
d) che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007.
L'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista dai comma 105 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 è ridotta al 5 per cento, al comma 1, dopo le parole: «di nuove imprese», inserire le seguenti: «o di nuove attività professionali»;
c) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
2-bis. Per attività secondaria con obbligo di partita iva si intende quella con minori ricavi o compensi rispetto al reddito dichiarato per lo stesso anno come lavoratore dipendente o pensionato o socio di società o studi professionali associati;
2-ter. Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dal periodo di imposta successivo a quello in cui la persona fisica ha ricavi e/o compensi superiori al reddito dichiarato come lavoratore dipendente, pensionato o socio di società o studi professionali associati;
2-quater. Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dal periodo di imposta successivo a quello in cui la persona fisica non è più lavoratore dipendente o socio di società o studi professionali associati;
d) il comma 3 è abrogato;
e) dopo il comma 7, è inserito il seguente:
«7-bis. Il comma 96, lettera a), numero 1) della legge 24 Dicembre 2007, n. 244, è modificato come segue: hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ad euro 50.000,00.».