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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.62. in Assemblea riferita al C. 5109-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/04/2012  [ apri ]
3.62.

Dopo il comma 16-novies aggiungere i seguenti:
16-decies. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le parole: «entro centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta giorni».
16-undecies. L'ultimo periodo del comma 9 dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è sostituito dal seguente: «La mancata comunicazione del parere da parte dell'Agenzia delle entrate entro 30 giorni e dopo ulteriori 15 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del contribuente equivale a silenzio assenso».
16-duodecies. Le determinazioni del Direttore regionale dell'Agenzia delle entrate a seguito delle istanze di cui al comma 8 dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono essere comunicate al contribuente entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza da parte dell'ufficio, tramite plico raccomandato con avviso di ricevimento.