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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.58. in Assemblea riferita al C. 5109-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/04/2012  [ apri ]
3.58.

Dopo il comma 16-novies aggiungere i seguenti:
16-decies. Al fine di ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzine situate in Svizzera, Stato non facente parte dell'Unione europea, l'onere finanziario a carico dello Stato, di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto ministeriale 25 febbraio 2009, in attuazione dell'articolo 2-ter del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, recante: «Disposizioni in materia di regime fiscale dei carburanti per autotrazione», è innalzato a 60 milioni di euro.
16-undecies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità con cui le Regioni interessate possono rimodulare le agevolazioni e introdurre nuove agevolazioni per l'acquisto del gasolio per autotrazione.
16-duodecies. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «12,1 per cento»;
alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «11,1 per cento»;
alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».