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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.50. in Assemblea riferita al C. 5109-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/04/2012  [ apri ]
3.50.

Dopo il comma 16-novies aggiungere i seguenti:
16-decies. Nell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, il comma 36-sexiesdecies è sostituito dal seguente:
«36-sexiesdecies. Al fine di garantire l'attività di controllo, nelle ipotesi di cui al comma 36-quaterdecies l'impresa concedente comunica all'Agenzia delle entrate, in un apposito allegato della dichiarazione dei redditi, i dati relativi ai beni concessi in godimento. Per l'omissione della comunicazione, ovvero per la trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri, è dovuta una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della differenza di cui al comma 36-quinquiesdecies. Qualora, nell'ipotesi di cui al precedente periodo, i contribuenti si siano conformati alle disposizioni di cui ai commi 36-quaterdecies e 36-quinquiesdecies, è dovuta la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».

16-undecies. Le modifiche di cui al comma 16-decies si applicano in relazione ai beni concessi in godimento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012.