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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.48. in Assemblea riferita al C. 5109-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/04/2012  [ apri ]
3.48.

Dopo il comma 16-novies aggiungere i seguenti:
16-decies. Le disposizioni contenute nell'articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 13 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, si applicano anche alle assegnazioni poste in essere ed alle trasformazioni effettuate entro il 30 novembre 2012. In tale caso, tutti i soci devono risultare iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 31 dicembre 2011, ovvero devono essere iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1o gennaio 2012.
16-undecies. Le disposizioni di cui al comma 16-decies si applicano, alle stesse condizioni e relativamente ai medesimi beni, anche alle cessioni a titolo oneroso ai soci aventi i requisiti di cui al citato comma 16-decies. In tale caso, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico delle imposte sui redditi, o, in alternativa, ai sensi del comma 3 del citato articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è computato in misura non inferiore al minore tra i due valori.
16-duodecies. Per le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati il valore del patrimonio netto deve risultare da relazione giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili. Il valore periziato è riferito all'intero patrimonio sociale esistente ad una data compresa nei trenta giorni che precedono quella in cui l'assegnazione o la cessione è stata deliberata o realizzata.
16-terdecies. Le società che si avvalgono delle disposizioni dei commi da 16-decies a 16-duodecies devono versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 16 dicembre 2012 e la restante parte in quote di pari importo entro il 16 febbraio 2013 ed il 16 maggio 2013, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.