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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.28. in Assemblea riferita al C. 5109-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/04/2012  [ apri ]
3.28.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.

Conseguentemente:
sopprimere il comma 15.

dopo il comma 16-novies, aggiungere il seguente:
16-decies. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre, n. 148, al comma 36-bis, dell'articolo 2, sostituire la lettera a) con la seguente: «a)» la lettera b) è così sostituita: «b) per la quota del 40 per cento degli utili netti annuali delle altre cooperative e loro consorzi e per la quota del 30 per cento degli utili netti annuali per le cooperative e loro consorzi che esercitano attività di intermediazione bancaria ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.».