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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.260. in Assemblea riferita al C. 5109-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/04/2012  [ apri ]
3.260.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.

Conseguentemente:
sopprimere il comma 15;

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.1. (Cedolare secca sui canoni di locazione a finalità turistica per le persone fisiche). - 1. A decorre dal 1o gennaio 2013, i canoni di locazione relativi ai contratti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono assoggettati ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione. Sul canone di locazione stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 10 per cento.
2. Soggetti passivi della cedolare di cui al comma 1 sono esclusivamente le persone fisiche titolari del diritto di proprietà dell'immobile locato. Le persone fisiche che esercitano attività di impresa, le società e gli enti non commerciali continuano ad assoggettare i redditi sui canoni da locazione a finalità turistica nei modi ordinari.
3. La cedolare deve essere versata al Comune dove l'immobile è situato. Allo stesso Comune il proprietario è tenuto a comunicare, entro 72 ore dalla consegna dell'immobile, copia del contratto di locazione e a presentare la ricevuta dell'avvenuto pagamento della cedolare. La consegna del contratto e della ricevuta possono avvenire anche in via telematica.
4. Una quota pari al 21 per cento dell'imposta pagata dai proprietari viene trattenuta dal Comune, che procede a versare all'erario la rimanente quota.
5. Il reddito assoggettato a cedolare:
a) è escluso dal reddito complessivo;
b) sul reddito assoggettato a cedolare e sulla cedolare stessa non possono essere fatti valere oneri deducibili e detrazioni;
c) il reddito assoggettato a cedolare deve essere compreso nel reddito ai fini del riconoscimento della spettanza o della determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo collegati al possesso di requisiti reddituali (determinazione dell'Isee, determinazione del reddito per essere considerato a carico).

6. Entro il 30 settembre 2012, il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle Entrate sono delegati ad emanare uno o più provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui al presente articolo.